Accordo di Collaborazione con i Partner

Written By: Ontrack

Date Published: 30-nov-2023 7.35.55

Accordo di Collaborazione con i Partner

Il presente Accordo di Collaborazione con i Partner (“Accordo”) tra KLDiscovery Ontrack Srl, con sede legale in Via Marsala, 34/A - 21013 Gallarate (VA) - Italia, Partita IVA e Codice Fiscale 02389900131, REA n. VA340059 (“Ontrack”) e la persona giuridica i cui dati sono specificati nel modulo di registrazione del Programma Partner di Ontrack (“Partner”) regola le Segnalazioni e gli acquisti da parte del Partner di Servizi e Prodotti Ontrack come di seguito specificato.

1. Definizioni

“Marchio” indica i marchi registrati e non registrati di “Ontrack” e altri brand e denominazioni di prodotto messi a disposizione del Partner in relazione ai Servizi e ai Prodotti regolati dal presente Accordo.

“Informazioni Riservate” ha il significato a esse attribuito dalla Clausola 6 del presente Accordo.

“Cliente” indica un cliente del Partner che richiede i Servizi e i Prodotti forniti da Ontrack come specificato nel presente Accordo.

“Contratto con il Cliente” ha il significato di cui alla clausola 2.1 del presente Accordo.

“Dati del Cliente” indica tutti i dati e le informazioni forniti a Ontrack, compresi i dati personali, che il Partner ha ricevuto da un Cliente.

“Diritti di Proprietà Intellettuale” indica i diritti d’autore, i brevetti, i marchi, i diritti di design, i segreti commerciali, i diritti sulle Informazioni Riservate, i nomi di dominio e tutti i diritti simili, registrati o meno, comprese le domande, i rinnovi o i diritti futuri.

“Partner” indica qualsiasi persona fisica o giuridica registrata con un ID Partner presso Ontrack e che segnala Clienti o invia ordini per conto dei Clienti a Ontrack o acquista Prodotti e Servizi per sé stesso.  

“Partner ID” indica un ID univoco che viene comunicato al Partner dopo la registrazione ed è necessario per identificare il Partner durante il processo di Segnalazione o di rivendita.

“Segnalazione” indica la presentazione diretta di un Cliente a Ontrack, laddove il Cliente non è già presente nella banca dati clienti di Ontrack, che porta a un ordine confermato di Servizi o Prodotti da parte del suddetto Cliente.  

“Commissioni per la Segnalazione” ha il significato di cui alla clausola 5.1 del presente Accordo.

“Servizi e Prodotti” sono quelli forniti da Ontrack al Partner.

‘‘Termini e Condizioni del Servizio o del Prodotto’’ indica i termini e le condizioni specifiche che regolano la fornitura del rispettivo Servizio o Prodotto Ontrack.

 

2. Segnalazione

2.1 Per avere diritto al pagamento di una Commissione per la Segnalazione, il Partner deve presentare direttamente un Cliente a Ontrack per Servizi o Prodotti che portino a un ordine confermato da parte del Cliente (“Contratto con il Cliente”) per lo specifico Servizio o Prodotto per cui è stata fatta la Segnalazione. Una Segnalazione è tracciata da un RFQ dal sito web del Partner o dal canale di vendita, cioè da una comunicazione scritta del Partner che si riferisce a un Cliente specifico e/o dal Cliente stesso che informa Ontrack che il Cliente è stato segnalato dal Partner. Il Partner dovrà tenere un registro di tutti i clienti che segnala a Ontrack e dovrà fornire una copia di questo registro a Ontrack su richiesta. In caso di contestazione di qualsiasi Segnalazione, fatta o meno dal Partner, la decisione di Ontrack sarà definitiva. Nel caso in cui un altro Partner di Ontrack faccia una Segnalazione riferita allo stesso Cliente, Ontrack pagherà le Commissioni per la Segnalazione relative alla prima Segnalazione di quel Cliente registrato nei registri di Ontrack.

2.2 Nel caso in cui il Partner segnali un Cliente con il quale Ontrack ha già un rapporto esistente (il che, a scanso di equivoci, si verifica quando il cliente esiste già nella banca dati clienti di Ontrack), Ontrack notificherà al Partner l’esistenza del rapporto entro sette (7) giorni dalla Segnalazione. Nel caso in cui Ontrack fornisca tale notifica ai sensi della presente clausola 2.2, il Partner non avrà diritto a ricevere alcuna Commissione per la Segnalazione in relazione a tale Cliente.

2.3 Il Partner si impegna a: (i) condurre gli affari in modo da rispecchiare positivamente, in ogni momento, il buon nome, l’avviamento e la reputazione di Ontrack e dei Servizi o Prodotti che offre; e (ii) non rilasciare alcuna dichiarazione falsa o fuorviante rispetto a Ontrack o ai Servizi e Prodotti.

 

3. Acquisto diretto di Servizi o Prodotti

3.1 Nel caso in cui il Partner desideri acquistare i Servizi o i Prodotti direttamente da Ontrack, il Partner avrà diritto a uno sconto diretto sull’acquisto o ad altri vantaggi a seconda di quanto specificato con separata comunicazione. In particolare, la percentuale dello sconto o lo specifico vantaggio saranno specificati con separata comunicazione. Il Partner dovrà identificarsi come Partner durante il processo d’ordine utilizzando il proprio ID Partner univoco, in modo che lo sconto o il beneficio riservato al Partner possa essere applicato. Gli ordini dei Servizi o Prodotti dovranno essere effettuati attraverso il processo d’ordine standard di Ontrack per ogni Prodotto o Servizio, dove si applicheranno i Termini e Condizioni specifici del Servizio o del Prodotto di Ontrack.

 

4. Rivendita di Servizi o Prodotti (comprese le licenze software)

4.1 Nel caso in cui il Partner desideri acquistare Servizi direttamente da Ontrack per conto del Cliente del Partner, il Partner avrà diritto a uno sconto sulla rivendita o ad altri vantaggi. In particolare, la percentuale dello sconto o lo specifico vantaggio saranno specificati con separata comunicazione. Il Partner dovrà identificarsi come Partner durante il processo d’ordine utilizzando il proprio ID Partner univoco in modo da poter applicare lo sconto Partner.

4.2 Gli ordini per i Servizi o i Prodotti dovranno essere effettuati attraverso il processo d’ordine standard di Ontrack per ogni Prodotto o Servizio, dove si applicheranno i Termini e Condizioni specifici del Servizio o del Prodotto di Ontrack. Il rapporto contrattuale che coinvolge Ontrack è esclusivamente il rapporto con il Partner. Il Partner mantiene la documentazione contrattuale con il Cliente e funge da principale punto di contatto del Cliente.

4.3 Il Partner assicura di essere trasparente sull’uso di Ontrack come fornitore di servizi per i Servizi rivenduti dal Partner.

4.4 Il Partner garantisce che la propria documentazione contrattuale con il Cliente includa le clausole pertinenti per ciascun Prodotto o Servizio. Il Partner è quindi obbligato a includere i Termini e Condizioni specifiche nel proprio Contratto con il Cliente. I termini da includere possono essere specificati ulteriormente per ciascun Servizio o Prodotto.

4.5 La rivendita del Software Ontrack è consentita solo laddove il Partner sia esplicitamente autorizzato ad agire come Rivenditore per il Prodotto specificato. Lo specifico Contratto di licenza software o il Contratto di acquisto indicano se il prodotto o la licenza possono essere rivenduti.

4.6 Si applicano le clausole per l’“Acquisto diretto di Servizi e Prodotti” e le relative procedure di acquisto e corrispettivi.

 

5. Corrispettivo

5.1 Come corrispettivo per i Servizi di Segnalazione, Ontrack pagherà al Partner una percentuale dei compensi ricevuti da Ontrack ai sensi di ciascun Contratto con il Cliente (“Commissioni per la Segnalazione”). La percentuale specifica sarà indicata in una separata comunicazione. Le Commissioni per la Segnalazione saranno calcolate sul totale dei compensi ricevuti in relazione a ciascun Contratto con il Cliente, escluse le tasse applicate ai Servizi di Ontrack ai sensi della legge applicabile, i costi dell’hard-drive, l’assicurazione, i costi di spedizione, le commissioni di elaborazione della carta di credito, i rimborsi e le spese per le parti, i fornitori, i dischi/media e/o il software off-the-shelf utilizzati per completare i Servizi di Recupero Dati ai sensi di un Contratto con il Cliente.

5.2 Ontrack effettuerà il pagamento al Partner di tutte le Commissioni per la Segnalazione entro 30 giorni dalla fine di ogni trimestre solare (anno solare che inizia il 1º gennaio), a condizione che Ontrack abbia riscosso per intero tutti i compensi relativi al Contratto con il Cliente. Ontrack comunicherà al Partner entro 10 (dieci) giorni dalla fine del trimestre solare gli importi dovuti al Partner per quel trimestre solare, dopodiché il Partner dovrà presentare una fattura a Ontrack per l’importo specificato. Ontrack non avrà alcun obbligo di effettuare alcun pagamento delle Commissioni per la Segnalazione fino a quando non avrà ricevuto una fattura dal Partner.    

5.3 In considerazione dell’acquisto diretto e della rivendita, Ontrack concederà al Partner uno sconto sulla tariffa del servizio o altro vantaggio. Lo specifico sconto o vantaggio saranno indicati con separata comunicazione. In caso di sconto, questo sarà applicato sul totale delle tariffe ricevute in relazione a ciascun Contratto di Acquisto, escluse eventuali tasse applicate ai Servizi di Ontrack ai sensi della legge applicabile o qualsiasi altro costo aggiuntivo per l’elaborazione, l’assicurazione o l’hardware.

Lo sconto sarà indicato nella documentazione dell’ordine durante un acquisto diretto di Prodotti o Servizi da parte del Partner.

 

6. Audit

6.1 Il Partner dovrà conservare registri accurati per un minimo di tre (3) anni, necessari a verificare la conformità alle disposizioni regolanti le Segnalazioni e la rivendita di Prodotti o Servizi Ontrack. InUn periodo di tempo diverso può essere specificato nei Termini e Condizioni dello specifico Servizio o Prodotto.

6.2 Ontrack può, a proprie spese, durante il normale orario di lavoro e con un ragionevole preavviso al Partner, non più di una volta per anno solare, verificare o far verificare da un revisore indipendente selezionato da Ontrack, il rispetto delle previsioni del presente Accordo. I singoli Termini e Condizioni del Servizio o del Prodotto possono specificare o ampliare il diritto di effettuare audit.

 

7. Utilizzo del Marchio

7.1 Ontrack concede al Partner una licenza non esclusiva, non trasferibile, revocabile e limitata per la durata del presente Accordo per l’utilizzo del Marchio allo scopo di effettuare Segnalazioni a Ontrack e pubblicare il Marchio di Ontrack (logo) sul sito web e sui social media del Partner per dichiarare l’utilizzo di Ontrack come Partner Referral o fornitore di Servizi del Partner. Non sono consentiti altri diritti di utilizzo del Marchio.

7.2. Qualsiasi uso del Marchio dovrà pienamente rispettare le nostre Linee guida sul Marchio disponibili all’indirizzo https://www.kldiscovery.com/brand-guidelines#iconography . Ontrack si riserva il diritto di verificare l’utilizzo del Marchio ai sensi delle linee guida.

 

8. Utilizzo del Logo del Partner

8.1 Ontrack può, ma non ha l’obbligo di, utilizzare il nome e il logo del Partner per attività promozionali relative alla cooperazione del Partner. Il Partner concede a Ontrack, per la durata dell’Accordo, una licenza non esclusiva per l’utilizzo del nome e del logo del Partner sul sito web di Ontrack e nei materiali promozionali.

 

9. Riservatezza

9.1 Sia Ontrack che il Partner accettano di mantenere riservate tutte le informazioni, i dati o i materiali relativi l’uno all’altro, compresi i dettagli del Cliente, i Prodotti e i Servizi, la tecnologia, i piani aziendali, i prezzi, le informazioni finanziarie, i piani di marketing e altre informazioni commerciali segrete o proprietarie (“Informazioni Riservate”). Ontrack e il Partner si impegnano a (i) utilizzare tali Informazioni Riservate solo ai fini dell’adempimento dei propri obblighi ai sensi del presente Accordo; (ii) adottare, nel prevenire la divulgazione delle Informazioni Riservate, le stesse misure e lo stesso grado di diligenza posti in essere per prevenire la divulgazione delle proprie informazioni proprietarie e riservate, ma in nessun caso può essere adottato un grado di diligenza meno che ragionevole; e (iii) divulgare le Informazioni Riservate ai propri dipendenti e affiliati solo per quanto effettivamente necessitino di conoscere.

9.2 Gli obblighi di riservatezza non si applicano a qualsiasi informazione che (i) diventi di pubblico dominio senza colpa della Parte Ricevente; (ii) che fosse nota alla Parte Ricevente prima di essere ricevuta dalla Parte Divulgatrice; (iii) che sia comunicata alla Parte Ricevente da un soggetto terzo (diverso da dipendenti o agenti di una delle due parti) che, nel mettere tali informazioni a disposizione della Parte Ricevente, non violi alcun obbligo di riservatezza nei confronti della Parte Divulgatrice; (iv) che sia stata sviluppata in modo indipendente dalla Parte Ricevente senza ricorrere alle Informazioni Riservate; o (v) che sia richiesta la divulgazione per legge, da qualsiasi tribunale giurisdizionalmente competente o da qualsiasi ente regolatore o amministrativo.

 

10. Protezione dei dati

10.1 Per quanto riguarda i Dati del Cliente forniti a Ontrack a seguito di una Segnalazione, il Partner conferma di: (i) aver ottenuto un consenso valido dai propri Clienti, ovvero (ii) di aver adottato un’altra base giuridica valida, al fine di trattare e trasferire a Ontrack qualsiasi dato personale contenuto nei Dati del Cliente in conformità alla Normativa in materia di protezione dei dati. Ontrack utilizzerà tali Dati del Cliente solo per contattare e/o interagire con il Cliente stesso al fine di fornire i Servizi richiesti.

10.2 A seguito di qualsiasi Segnalazione che porti a un ordine di Servizi, Ontrack stipulerà un contratto direttamente con il Cliente per i Servizi stessi. L’utilizzo dei Dati del Cliente sarà soggetto ai Termini e Condizioni del Servizio o del Prodotto di Ontrack e al DPA (se applicabile).

10.3 Ogni operazione di trattamento dei dati personali da parte di Ontrack sarà effettuata in conformità all’Informativa sulla privacy di Ontrack (https://www.ontrack.com/it-it/informazioni-legali/informativa-privacy).

10.4 In caso di acquisto diretto o di rivendita di Prodotti o Servizi, il Partner conferma di aver ricevuto il consenso esplicito da parte di tutti i Clienti i cui dati personali il Partner ha fornito a Ontrack per consentirgli di erogare tali Servizi e Prodotti. Ciò include il consenso all’accesso alla documentazione, al supporto e alla comunicazione in generale con il Cliente nella fornitura del Servizio. È possibile che Ontrack fornisca Servizi e Prodotti, in tutto o in parte, direttamente al Cliente.

10.5 Nel caso in cui il Partner agisca in qualità di Rivenditore e Ontrack tratti i Dati Personali in qualità di sub-responsabile del trattamento effettuato dal Partner nel corso della fornitura del Servizio o del Prodotto, troverà applicazione il Data Processing Agreement per i Rivenditori – DPA (Nomina a responsabile del trattamento) (“DPA del Rivenditore”), disponibile al seguente link https://www.ontrack.com/it-it/informazioni-legali/rivenditori-dpa, ai relativi Termini e Condizioni del Servizio o del Prodotto. Se i Termini e le Condizioni del Servizio o del Prodotto contengono un DPA diverso, prevarrà il DPA del Rivenditore e l’altro DPA non avrà alcuna validità.

 

11. Diritti di Proprietà Intellettuale

11.1 Il Partner riconosce e accetta che Ontrack e/o i suoi licenziatari possiedono tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale relativi a (i) qualsiasi software, hardware, documentazione o altro materiale utilizzato per eseguire i Servizi; (ii) qualsiasi licenza software e (iii) il Marchio.

 

12. Limitazione di responsabilità

12.1 Salvo quanto consentito dalla legge applicabile, in nessun caso ciascuna delle parti (inclusi i propri funzionari, dipendenti, affiliati e agenti) sarà responsabile per danni o spese consequenziali, speciali o indiretti relativi al presente Accordo, anche se una parte è stata informata della possibilità di tali danni.

12.2 La responsabilità complessiva totale di ciascuna parte del contratto, per illecito civile (inclusa colpa o la violazione di obblighi di legge),falsa dichiarazione, restituzione o altro, derivante dall’esecuzione o dalla prevista esecuzione del presente Accordo, sarà limitata a: (i) per quanto riguarda i Diritti di Proprietà Intellettuale, la protezione dei dati o la riservatezza, un totale di EUR 100.000 (centomila); o (ii) per quanto riguarda qualsiasi altro reclamo, 2 (due) volte l’importo totale delle Commissioni di Segnalazione pagate da Ontrack nel periodo di dodici (12) mesi immediatamente precedente la data in cui è sorto il reclamo.

 

13. Recesso

13.1 Il presente Accordo può essere risolto in qualsiasi momento. A scanso di equivoci, ciò non pregiudica i diritti delle Parti in relazione alle clausole: 5, 9, 10, 11, 12 e 14 per i Servizi già in corso o per le Segnalazioni effettuate prima della risoluzione.

13.2 Nel caso di cui al punto 13.1, Ontrack continuerà a: (i) pagare tutte le Commissioni di Segnalazione al Partner; e (ii) onorare lo Sconto sull' Acquisto Diretto fino al completamento di qualsiasi Servizio o Segnalazione in corso. Fermo restando quanto sopra, Ontrack potrà rifiutarsi di adempiere a uno dei due obblighi in caso di: (i) inadempienza da parte del Partner di qualsiasi disposizione del presente Accordo; e/o (ii) frode, sospetto di frode o altra condotta dolosa da parte del Partner.

13.3 Ontrack può risolvere il presente Accordo se, eseguendo il Contratto, Ontrack può violare le leggi sulle esportazioni e sulle sanzioni relative ai rapporti con determinate società e individui stabilite dalla Commissione Europea o da altre autorità nazionali, compresi gli Stati Uniti.  Il Partner accetta di fornire, su richiesta di Ontrack, una prova di identità allo scopo di verificare l'applicabilità delle leggi sulle esportazioni e sulle sanzioni applicabili. 

 

14. Miscellanea

14.1 Se una qualsiasi delle disposizioni del presente Accordo è in violazione di una qualsiasi normativa applicabile, tale disposizione sarà considerata nulla e non valida, mentre il resto dell’Accordo rimarrà in vigore a tutti gli effetti.

14.2 Nulla di quanto contenuto nel presente Accordo deve essere interpretato nel senso di creare un rapporto di partnership, joint venture o di agenzia tra il Partner e Ontrack o uno qualsiasi dei Clienti.  

14.3 Il presente Accordo costituisce l’intero accordo tra il Partner e Ontrack in relazione all’oggetto e sostituisce qualsiasi precedente accordo orale o scritto.

14.4 Ontrack si riserva il diritto di modificare il presente Accordo in qualsiasi momento, a propria esclusiva discrezione, con un preavviso di 30 giorni al Partner da comunicare in forma scritta. Si prega di scaricare l’Accordo e di conservarlo nel proprio archivio.

14.5 Ontrack non sarà responsabile per il mancato adempimento dei propri obblighi ai sensi del presente Accordo per cause al di fuori del suo ragionevole controllo. Il termine per l’adempimento di ciascuno di questi obblighi sarà esteso per il periodo di tempo perso a causa del ritardo.

 

15. Legge applicabile

15.1 Il presente Accordo sarà disciplinato e interpretato in conformità alle leggi italiane e qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione a esso è soggetta alla giurisdizione esclusiva dei tribunali italiani.  

 

16. Autorizzazione

16.1 Sottoscrivendo il presente Accordo, l’utente conferma di essere un rappresentante autorizzato del Partner e di essere legalmente in grado di stipulare contratti vincolanti, nonché di essere pienamente autorizzato, abilitato e legittimato a stipulare l’Accordo con il Partner.